Confessioni diverse da quella cattolica che hanno stipulato intese con lo Stato

Procedura per la stipula di un’intesa con lo Stato italiano

L’articolo 8 della Costituzione, dopo aver affermato che tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e che hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Le richieste di intesa vengono preventivamente sottoposte al parere del Ministero dell’Interno, Direzione Generale Affari dei Culti.

La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipula di una intesa, spetta al Governo.

Le Confessioni interessate si devono rivolgere quindi, tramite istanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale affida l’incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle Confessioni religiose al Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri.

Le trattative vengono avviate solo con le Confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato.

Il Sottosegretario si avvale della Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose affinché essa predisponga la bozza di intesa unitamente alle delegazioni delle Confessioni religiose richiedenti. Su tale bozza di intesa esprime il proprio preliminare parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa.

Dopo la conclusione delle trattative, le intese, siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa, sono sottoposte all’esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell’autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio.

Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge.

Intese approvate con legge ai sensi dell’art.8 della Costituzione

Confessione religiosa Data firma intesa Legge di approvazione
Tavola valdese 21 febbraio 1984 Legge 449/1984
25 gennaio 1993 (modifica) Legge 409/1993
4 aprile 2007 Legge 68/2009
Assemblee di Dio in Italia (ADI) 29 dicembre 1986 Legge 517/1988
Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno 29 dicembre 1986 Legge 516/1988
6 novembre 1996 (modifica) Legge 637/1996
4 aprile 2007 Legge 67/2009
Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI) 27 febbraio 1987 Legge 101/1989
6 novembre 1996 (modifica) Legge 638/1996
Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) 29 marzo 1993
16 luglio 2010 (modifica)
Legge 116/1995
Legge n.34/12
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) 20 aprile 1993 Legge 520/1995
Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale 4 aprile 2007 Legge n. 126/12
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni 4 aprile 2007 Legge n. 127/12
Chiesa Apostolica in Italia 4 aprile 2007 Legge n. 128/12
Unione Buddista italiana (UBI) 4 aprile 2007 Legge n. 245/12 
Unione Induista Italiana 4 aprile 2007 Legge n. 246/12
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) 27 giugno 2015 Legge n. 130/16
Associazione “Chiesa d’Inghilterra” 30 luglio 2019 Legge n. 240/21

 

FONTE: https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html